Il condomino non deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea o all’amministratore ma non deve ledere l’estetica del palazzo. Questa è la giusta risposta a un quesito del genere!
Se vivi al primo piano di un condominio e non dormi la notte per paura dei ladri; o, comunque, sotto di te c’è un vicino che ha creato un’ampia tettoia con rischio di agevolare le scalate di malintenzionati; o, ancora, accanto alla tua finestra sale una tubatura a cui chiunque, particolarmente agile, potrebbe arrampicarsi per arrivare fino al tuo balcone ed entrare nell’appartamento quando sei in vacanza, avrai probabilmente già valutato la possibilità di installare delle inferriate a protezione di finestre e balconi. I vetri con i doppi infissi sono particolarmente costosi mentre una griglia in ferro o in altro materiale resistente ti consente, con una spesa più contenuta, di limitare il rischio di intrusioni in casa. Ma è possibile mettere inferriate sul balcone e sulle finestre in modo libero o ci vuole l’autorizzazione del condomino?
Il problema non è di poco conto se si tiene in considerazione che, nell’ambito dei condomini, spesso si innescano dei meccanismi di reciproche rivalità e, spesso, l’opposizione a una richiesta fatta da un condomino genera, come ritorsione, l’opposizione – anche se ingiustificata – alle esigenze dell’altro. Così, alla maggioranza per poter montare le inferriate su balcone e finestre potrebbe mancare proprio il voto del vicino dispettoso. Cosa si può fare in questi casi?
Prima ancora di vedere cosa stabilisce la legge in materia di inferriate sulle finestre e balconi, bisogna andare a leggere il regolamento di condominio. In esso potrebbero essere presenti clausole che vietano l’installazione di tali strutture o che ne subordinano il montaggio al consenso dell’assemblea. In tal caso, bisognerà attenersi al predetto regolamento, senza possibilità di contestarne la validità se approvato all’unanimità (ossia con il consenso di tutti i condomini oppure all’atto dei singoli rogiti delle unità abitative).
Se il regolamento non stabilisce nulla, bisogna passare al gradino successivo che è ovviamente la legge. La base normativa di partenza è, come sempre quando si parla di condominio, il codice civile. Questo stabilisce due principi importanti:
il primo «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa». Non ci sono dubbi che l’installazione di una inferriata da parte di uno dei condomini, benché sulla facciata comune dell’edificio (di proprietà quindi di tutti), non impedisce agli altri di fare altrettanto. Dunque tale norma non risulta violata;
il secondo si ricava in diverse disposizioni che impongono a tutti i condomini di non alterare l’estetica del palazzo ossia – per usare le parole del codice – il «decoro architettonico». A riguardo, il tribunale di Roma fornisce un importante chiarimento. Le inferriate, lungi dal modificare le linee architettoniche dell’edificio in quanto non creano alcuna nuova cubatura, costituiscono semplice integrazione delle finestre, che non contrasta con l’armoniosità della facciata (salvo ipotesi particolari di inferriate particolarmente vistose e ingombranti, da valutare caso per caso). Ciò vale a maggior ragione se la predetta facciata del palazzo non è di particolare pregio e le inferriate sono dello stesso colore degli infissi delle finestre o, finanche, di altre numerose inferriate eventualmente presenti nella medesima facciata ad altri piani.
Sulla base di ciò, il singolo condomino è libero di installare inferriate su balconi e finestre liberamente, ossia senza dover prima chiedere il consenso all’assemblea o all’amministratore, ma con la consapevolezza che, qualora dette costruzioni vengano ritenute (dagli altri condomini e, su loro ricorso, anche dal giudice) contrarie all’estetica del palazzo, il proprietario sarà costretto a toglierle al più presto e a pagare le spese processuali. Per questo, forse, un minimo di cautela consiglierebbe comunque di concordare colore e dimensione di tali inferriate con gli altri condomini, poiché l’eventuale preventivo consenso da questi fornito in assemblea esclude, per il futuro, qualsiasi possibile contestazione.
Pertanto è legittimo montare inferriate sul balcone e sulle finestre in quanto le esigenze di un condomino non danneggiano gli altri vicini. A prevalere deve essere sempre la sicurezza e la serenità delle abitazioni da possibili aggressioni o interventi di ladri.